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Pratiche catastali: cosa sono, a cosa servono, il ruolo del professionista tecnico Il catasto italiano è diviso in due banche dati: catasto dei terreni e nuovo catasto edilizio urbano. In caso di costruzione o ristrutturazione della propria casa bisogna precedere rispettivamente all’accatastamento dell’immobile oppure alla variazione catastale | ||
Aggiornamento Catasto terreni - Pregeo Ogni cambiamento nello stato di terreni, avvenuto per edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà, deve essere dichiarato in Catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario e agrotecnico). I professionisti possono utilizzare il software Pregeo (PREtrattamento atti GEOmetrici) per compilare l’atto di aggiornamento catastale che può essere costituito da:
Dal 1 giugno 2015 è obbligatorio l’uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 marzo 2015, prot. n. 2015/35112). I professionisti devono presentare il documento per via telematica tramite la piattaforma Sister, che prevede l’abilitazione al servizio presentazione documenti. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico e solo per alcune categorie di professionisti, i documenti potranno essere presentati presso l’ufficio provinciale competente per territorio, anche su appuntamento che si può prenotare online. L’Agenzia può effettuare i controlli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, notificate ai soggetti intestatari. Contro questo accertamento è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, secondo le modalità indicate nell’atto di accertamento notificato. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni prevede il versamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo. | ||
Aggiornamento Catasto dei Fabbricati (Docfa) - Che cos'è L'edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, nel caso in cui influisca sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare (ad esempio per fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) devono essere dichiarate in catasto. La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico). Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali. Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite. In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti. I professionisti possono utilizzare il software Docfa - Documenti catasto fabbricati scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, per compilare il modello di dichiarazione della proprietà immobiliare urbana per l'accertamento:
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:
L'assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento, che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento ossia per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto (cfr. Quadro Generale delle Categorie - pdf) Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio l'uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 marzo 2015, prot. n. 2015/35112 - pdf I professionisti devono presentare il documento per via telematica tramite la piattaforma Sister, che prevede l’abilitazione al servizio presentazione documenti. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, i documenti su supporto informatico potranno essere presentati presso l’Ufficio Provinciale competente per territorio, anche su appuntamento, che in alcuni Uffici può essere prenotato online da tutti i professionisti e correntemente dai soli professionisti dipendenti pubblici. L’Agenzia effettua i controlli di accettazione ai fini della registrazione in banca dati del documento di aggiornamento e attiva successivamente eventuali controlli di merito. Se questi ultimi conducono a rettifiche d’Ufficio, le stesse sono iscritte in banca dati e poi notificate ai soggetti intestatari. Contro questi accertamenti è possibile ricorrere alla Commissione tributaria Provinciale competente per territorio, secondo le modalità e i termini indicati negli atti notificati | ||
Visura catastale - Che cos'è La visura catastale consente la consultazione degli atti e dei documenti catastali e permette di acquisire:
Le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali e nel rispetto della normativa vigente. I titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, possono chiedere la consultazione gratuita e in esenzione dei tributi, per gli immobili di cui risultano titolari in catasto (consultazione personale). A Trento e Bolzano i servizi catastali sono gestiti dalle rispettive Province autonome. Superfici catastali degli immobili Dal 9 novembre 2015 le visure delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, contengono anche la superficie catastale dell'immobile (calcolata sulla base di quanto stabilito con le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'allegato C del Dpr 138/98 "Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96"). L'intestatario può richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell'immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati. La richiesta va effettuata utilizzando l'apposito modello pubblicato nella sezione Modelli e istruzioni o tramite il servizio telematico Correzione dati catastali online (Contact Center). | ||
Visura della mappa - Che cos'è La mappa catastale è la rappresentazione grafica del terreno, ordinariamente in scala 1:2000, attraverso l'individuazione e la descrizione grafica delle particelle censite al Catasto dei Terreni fornendo di queste, forma e posizione delle linee che delimitano il demanio (strade, acque, ecc.) e delle circoscrizioni amministrative. E’ inoltre rappresentata la sagoma degli eventuali fabbricati presenti e sono segnalati i punti trigonometrici e i punti fiduciali. E’ possibile richiedere un “estratto di mappa” riguardante una o più particelle limitrofe o un intero foglio di mappa. La visura mostra la posizione e la geometria della particella di Catasto dei Terreni e degli eventuali fabbricati sovrastanti, riferiti ad una determinata porzione di foglio catastale. | ||
Visura della planimetria - Che cos'è La planimetria catastale è il disegno tecnico, di norma in scala 1:200, di un’unità immobiliare registrata in Catasto, da cui è possibile desumere, in conformità alle regole catastali, contorni, suddivisione e destinazione dei locali interni, dati metrici e altre informazioni. La planimetria può essere richiesta gratuitamente dai titolari di diritti reali, risultanti in catasto, o da loro delegati (modulo di delega per l’accesso alle planimetrie - pdf). La consultazione delle planimetrie catastali, archiviate nella banca dati informatica, relative agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può avvenire presso qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, sportello catastale decentrato o in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia. La consultazione dei dati disponibili solo in formato cartaceo è possibile unicamente presso l’Ufficio provinciale - Territorio competente, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. Nella maggior parte dei casi le informazioni sono già inserite nella banca dati, ma in caso di mancata informatizzazione della planimetria (regolarmente presentata agli Uffici dell’Agenzia) si può richiedere l’inserimento in banca dati utilizzando il servizio telematico di "Correzione dati catastali online (Contact Center)" oppure presentando apposita istanza presso l’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia territorialmente competente. Accesso alle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali o a unità immobiliari soppresse Presso gli Uffici provinciali – Territorio, è possibile consultare le planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali o ad unità immobiliari soppresse. Le planimetrie catastali riferite a unità immobiliari soppresse potranno essere rilasciate solo ai soggetti che, al momento della soppressione, vantavano diritti reali di godimento sull’unità immobiliare e, in genere, a chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi, nonché ai soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione. Nel caso di planimetrie presenti nella banca dati informatizzata il rilascio è gratuito secondo le modalità sopra riportate. Per le planimetrie disponibili solo in formato cartaceo, relative a stadi superati, o soppressi, dell’unità immobiliare presenti nell’archivio censuario informatizzato, oppure correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55, è consentito il rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni catastali, previo pagamento dei tributi speciali e dell’imposta di bollo. In tal caso la richiesta deve essere motivata, ad esempio, per esigenze collegate a profili urbanistici ed edilizi stabiliti a livello comunale o regionale, oppure ad attività di carattere peritale finalizzate all’individuazione di particolari profili civilistici, mirati a definire questioni contenziose, tali per cui risulta necessario ricostruire la storia grafica di ciascuna unità immobiliare. | ||
Voltura catastale - Che cos'è Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali. Chi presenta la voltura Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:
Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati. | ||
Correzione dati catastali - Che cos'è
In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri
immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca
dati del Catasto. La domanda di correzione può essere presentata presso gli uffici
provinciali - Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio
online “Contact center”. Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali
dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla
correzione dell’errore. Cosa si può correggere online
Cosa non si può correggere online:
In questi casi l'utente può rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio. | ||