Offerte di lavoro:
Rilievi topografici
Accatastamenti
Successioni e volture
Pratiche edilizie
Certificazione energetiche
SUAPE
Rilievi SAPR
Piaano casa
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Il nostro studio da più di 35 anni offre servizi topografici all'avanguardia nel campo della progettazione civile e della realizzazione di infrastrutture, attraverso l'utilizzo delle più moderne scelte tecnologiche ed avvalendoci dei più aggiornati applicativi CAD. Le nostre competenze si focalizzano anche su lavori catastali e topografici: inserimento in mappa di fabbricati, strade, ecc., frazionamenti e lottizzazioni, rilevazione del territorio e restituzione grafica con piani quotati, piani curve di livello, profili e sezioni, nonché l'espletamento di pratiche burocratiche ed amministrative connesse. Il nostro Studio è in grado di offrire soluzioni innovative e consulenze nel settore della Topografia e dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS), e si rivolge a tutta quella utenza, pubblica e privata, che opera nel campo dell'Ingegneria, dell'Architettura, dell'Urbanistica e della gestione del territorio in genere, e che necessita di servizi e prodotti tecnologicamente avanzati. Ed in più ci avvaliamo della collaborazione di ditte che producono software ed hardware tra i migliori oggi presenti sul mercato. In queste pagine troverete una sintesi di tutto quello che lo Studio può offrire e realizzare. | ||
L'accatastamento serve ad attribuire all'immobile nuovo o modificato i nuovi eventuali dati identificativi (foglio, particella e sub) e la rendita dell'unità immobiliare. E' un documento necessario per i pagamenti di IMU ed IRPEF e per la richiesta del certificato di agibilità/abitabilità dell'immobile. E' un documento richiesto ogni qualvolta siano state realizzate ristrutturazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri, ristrutturazioni, cambi di destinazioni d'uso, frazionamenti di unità immobiliari, ad uso residenziale, commerciale, direzionale, industriale o agricolo. L'accatastamento dell'immobile è OBBLIGATORIO e deve essere redatto prima della conclusione dei lavori. L’accatastamento per nuova costruzione è il censimento del bene che il proprietario presenta presso il catasto ai fini di attribuire il valore fiscale al bene posseduto. Con l'accatastamento viene anche definita la categoria dell'unità immobiliare (ad esempio abitazione cat. A, negozi cat. "C/1", etc ). Il servizio è rivolto ai proprietari di immobili che non hanno denunciato al catasto la propria unità immobiliare e alle imprese o privati che hanno terminato la costruzione di un immobile. | ||
Che cos’è la voltura catastale? La voltura catastale è una denuncia che va obbligatoriamente presentata all’Agenzia del Territorio ogni qual volta che per un immobile, terreno o fabbricato, avviene un trasferimento di proprietà o di diritti reali. Ciò può avvenire, quindi, a seguito di atti tra vivi (compravendite, donazioni, decreti di trasferimento, etc.), ma anche in caso di morte (successione legittima o testamentaria). Ai fini fiscali questa denuncia è importante perché serve a comunicare all’amministrazione finanziaria che un determinato bene immobile è passato da un certo soggetto ad un altro, aggiornandone quindi i nominativi. In teoria ciò non dovrebbe essere necessario, perché il Catasto non è un pubblico registro e a far fede sui passaggi di proprietà degli immobili dovrebbe essere solo la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Forse l’unica circostanza in cui questo ente è davvero indispensabile è il ricongiungimento in caso di usufrutto: infatti, in questo caso, il trasferimento non viene registrato in Conservatoria, ma solo in Catasto. Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate per le sue contestazioni effettua controlli presso L’Agenzia del Territorio e non presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e quindi la Voltura catastale rimane un documento indispensabile. Essa va presentata entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento, presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio della Provincia in cui ricade l’immobile, oppure della Provincia in cui ricade l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata presentata la denuncia di successione (ad esempio, in questo caso l’asse ereditario può essere costituito da immobili che ricadono in diverse province). Se la denuncia viene presentata oltre la scadenza fissata, sono previste delle sanzioni pecuniarie, anche se veramente minime, ma il cui importo aumenta con l’aumentare dei giorni di ritardo. Cos'è la successione ereditaria? Successione testamentariaLa successione ereditaria si apre nel momento in cui viene a mancare una persona in possesso di un patrimonio che va ripartito tra i suoi eredi. Si parla di successione legittima quando il de cuius (la persona defunta) non ha lasciato testamento, per cui i suoi beni vengono ripartiti secondo quando stabilito dalla legge, tra i suoi eredi; la successione è invece testamentaria quando il de cuius ha previsto durante la vita il modo in cui suddividere il suo patrimonio attraverso un testamento. Quando dell’asse ereditario fanno parte dei beni immobili, va sempre presentata, dagli aventi diritto che non rinuncino all’eredità, la denuncia di successione, sia che si tratti di successione legittima che testamentaria, entro 12 mesi dall’apertura, presso l’ufficio di zona dell’Agenzia delle Entrate dove il de cuius ha avuto l'ultimo domicilio. Se avvengono modifiche nel corso dei 12 mesi e oltre dall’apertura, può essere necessario presentare una denuncia di successione integrativa, modificativa o sostituiva. La dichiarazione integrativa va presentata quando è necessario inserire nell’asse ereditario beni non dichiarati in un primo momento. Non è possibile invece inserire altri eredi o eliminare immobili già dichiarati. Asse ereditarioLa dichiarazione modificativa va presentata quando è necessario modificare mappe catastali, quote o eredi, ma senza alterare il valore dell’asse ereditario. In questo caso si possono inserire nuovi eredi o modificare i beni precedentemente dichiarati. La dichiarazione sostituiva viene presentata nel caso di errori in quella principale, che va completamente sostituita. Entro trenta giorni dalla registrazione della denuncia va poi presentata la voltura catastale presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio. Non è invece necessario presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta municipale sugli immobili (IMU) poiché provvede d’ufficio l’Agenzia delle Entrate, trasmettendo la documentazione al comune dove è ubicato l’immobile. Imposta di successione Imposte di successioneA partire dal 2001 era stata abolita l’imposta di successione, per cui rimanevano in vigore solo l’imposta ipotecaria e quella catastale, oltre ad alcuni tributi fissi. Con la Finanziaria del 2007 l’imposta è stata reintrodotta, ma di fatto solo per i grandi patrimoni, infatti prevede una franchigia pari a 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, per le successioni tra genitori e figli e pari a 100.000 euro per le successioni tra fratelli, sempre per ogni erede. Ciò vuol dire che l’imposta si pagherà solo per la parte di patrimonio di valore superiore a tale franchigia. La franchigia sale a 1.500.000 euro per le persone portatrici di gravi disabilità, riconosciute ai sensi della legge 104/1992. | ||
CHE COSA E' LA DIA? La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell'edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti. Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) che asseveri le opere da compiersi". Oggi la D.I.A. è uno strumento estremamente potente, che serve alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull'attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con una D.I.A. oggi si può, addirittura, costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato. La D.I.A. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all'art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti. QUALI SONO LE OPERE SOGGETTE A DIA? La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001). È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall'art.3 del D.P.R. 380/2001). Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell'unità abitativa al Comune. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece soggetti a C.I.L. (Comunicazione Inizio Attività) La D.I.A. può essere utilizzata, in taluni casi, anche per le varianti al Permesso di Costruire che non comportino variazione di sagoma, di superficie o di volume dell'edificio. COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA LA DIA? Si entra nell'illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi: eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A. iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A. eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta. La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico). Se si è nel terzo caso, una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €., le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo. A CHI SI PRESENTA LA DIA E CHI LA PREPARA? Si presenta all'Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell'Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto, dopo 30 gg dalla data di presentazione (fa fede la data di protocollo dell'Ufficio Tecnico), e si possono effettuare le opere edilizie. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DIA Domanda a firma del Proprietario o avente Ruolo Relazione tecnica dettagliata, a firma del progettista Elaborati progettuali ante e post operam, a firma del progettista Comunicazione Impresa esecutrice e DURC | ||
Che cos'è? E' uno strumento di valutazione della prestazione energetica degli edifici, un indicatore cioè dei consumi e quindi dei costi ad essi connessi. E' un obbligo di legge nei casi previsti (vedi più avanti la sezione “obblighi dell'APE”) A cosa server? Serve a sensibilizzare i cittadini e i professionisti sulle problematiche energetico-ambientali: mira ad orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica, alla luce dei connessi vantaggi economici e ambientali. La certificazione energetica degli edifici offre infatti all'utente finale una misura del carattere energetico del proprio immobile e quindi del suo correlato valore economico. Cos'è l'APE? L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento redatto da un professionista abilitato che, sulla base di dati e calcoli specifici, definisce la classe energetica di appartenenza dell'edificio (A+, A, B, C, D, E, F e G), che ne rispecchia la prestazione e le caratteristiche energetiche. Consente al cittadino una valutazione di confronto rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge (anch'essi riportati nell'attestato), unitamente ad eventuali raccomandazioni per il miglioramento della resa energetica in termini di costi-benefici. Validità dell'Ape e rinnovo Il decreto stabilisce per l'Ape una durata massima di 10 anni e l'obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata. Sanzioni Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l'obbligo di redazione dell'Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un'ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l'attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge. | ||
Cos'è il SUAP e a cosa serve? Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari. Il SUAP semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi; il vantaggio principale è che l’imprenditore si rivolge ad un unico ufficio. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La regolamentazione del SUAP è disciplinata dal D.P.R. 160/2010 (nuovo Regolamento SUAP), che prevede che dal 29 marzo 2011 è possibile dare inizio ad un’attività imprenditoriale soggetta a SCIA esclusivamente attraverso invio telematico allo Sportello Unico Attività Produttive, gestito dai Comuni o dalle Camere di Commercio. A tal fine è necessario collegarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it. nel quale è pubblicato l’elenco dei SUAP comunali accreditati e operativi on line a partire dalla data sopraindicata. Per i Comuni non ancora accreditati, il ruolo di Sportello comunale è assunto temporaneamente dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Da primo ottobre 2011 la modalità di invio telematico è esteso anche ai procedimenti soggetti ad autorizzazione. Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto contenente le misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive. Il Decreto ribadisce che le pratiche devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica e che solo in casi eccezionali sarà possibile fare ricorso alla modalità cartacea. Tra i casi presi in considerazione, vi sono quelli dipendenti dalla mancata disponibilità di linee telefoniche e rete internet funzionanti; in ogni caso, cessate le anomalie di funzionamento, le pratiche andranno riproposte telematicamente con i dati presentati in modalità cartacea. | ||
Supporto all’attività di Ingegneri, architetti e geometri Mappatura e rilevazioni topografiche del territorio Rilievi per stesura piani regolatori comunali Creazione di modelli del territorio con mappe 2D e 3D tramite fotogrammetria Nuvola punti 3D Frane e misurazione degli smottamenti e tratti di strada in pericolo Controllo del territorio Arte e cultura Offrire allo spettatore differenti punti di vista risulta particolarmente utile in ambito artistico e culturale. Tramite l’utilizzo del drone è infatti possibile realizzare video e servizi fotografici di opere d’arte e opere architettoniche che si differenziano dalle classiche prospettive ormai eccessivamente utilizzate e ormai banali. Un occhio si alza e si abbassa, si avvicina e poi si allontana, segue l’oggetto ripreso nella sua interezza, favorendo la scoperta dell’opera in tutte le sue particolarità. Interessante l’utilizzo in archeologia. Oltre che avere una perfetta panoramica del sito archeologico, con la possibilità di analizzare ogni sfacettatura, l’utilizzo del drone consente la realizzazione di rendering in 3D. Protezione Civile Rilievo e mappatura di zone soggette a frane e valutazione delle zone adiacenti Ricerca di persone scomparse o sopravvissuti a calamità naturali Rilevazioni in aree inagibili Mappatura dei danni dopo eventi calamitosi quali terremoti, alluvioni, incendi Verifica di immobili pericolanti, Riprese aeree di luoghi in cui sono avvenuti incidenti stradali Ispezione di luoghi soggetti ad incendio per prevenzione e analisi danni Edilizia Sopralluoghi in condizioni di scarsa o pericolosa raggiungibilità da terra Verifica delle condizioni di sicurezza in punti difficili Attività di monitoraggio di elementi di carpenteria nei quali non è possibile o conveniente utilizzare impalcature Verifica dello stato di avanzamento dei lavori in grandi cantieri Verifica di impianti fotovoltaici Verifica di coperture, manti, ecc. Turismo Le immagini e le riprese con il drone possono essere utilizzate nel comparto turistico per la realizzazione di brochure promozionali, video pubblicitari di località turistiche marittime e montane, città d’arte e luoghi spirituali. Le peculiarità di questo tipo di immagini sono le prospettive e i punti di vista originali e differenti, visioni panoramiche totalmente diverse dalle tradizionali riprese aeree. Il drone permette di entrare letteralmente nei capolavori artistici o naturali emozionando favorendo un’esperienza visiva innovativa e mai provata prima. RIPRESE SUGGESTIVE AD ALTEZZA VARIABILE Sicurezza Monitoraggio tralicci di linee elettriche, ripetitori telefonici, silos, grandi impianti, pale eoliche, ciminiere Sorveglianza di grandi aree, cantieri, siti di pregio, zone a rischio Rilevazione danni Documentazione per perizie assicurative Rilievi di incidenti stradali |
Indicazioni su come funziona Il Piano Casa è un complesso sistema di norme che ha l’obiettivo di rilanciare il settore edile. Il senso della manovra proposta dal Governo è di dare la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali. Per questo motivo il Piano Casa è regolato dalle leggi regionali emanate in materia, che a loro volta spesso rimandano ai regolamenti comunali. E’ quindi fondamentale avvicinarsi a questa opportunità rivolgendosi ai Comuni di residenza e a consulenti informati. Ecco in sintesi le linee guida del progetto: I Comuni possono concedere permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20% del loro volume o della superficie coperta nel caso siano destinati ad uso non abitativo. La concessione è legata al rispetto dei vincoli paesaggistici, architettonici e storici. E’ data la possibilità di abbattere e ricostruire - anche in zona differente - edifici antecedenti al 1989 che abbiano bisogno di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. La ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30%, che può diventare il 35% se la ricostruzione avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili. Per chi decide di effettuare ampliamenti, ricostruzioni o nuove costruzioni nell’ambito del Piano Casa sono previste riduzioni sugli oneri di costruzione a partire dal 20% e maggiori se si tratta di destinare l’edificio a “prima casa”. Naturalmente sono esclusi dalle agevolazioni del Piano Casa tutti gli edifici che risultino costruiti o ampliati abusivamente. | ||